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Installazione celle frigorifere esterne, è sufficiente la SCIA

Con sentenza n. 217/2019, il Tar Lazio ha chiarito che per poter istallare le celle frigorifere su un piazzale di pertinenza ad un supermercato, è sufficiente una SCIA.

In breve, il titolare di un supermercato aveva ammesso di aver istallato nell’area pertinenziale della propria attività commerciale due celle frigorifere di dimensioni pari a 2,80 x 2,93 metri e altezza di 2,58 metri, e di 3,60 x 1,80 metri, e altezza di 2,40 metri. Aveva anche impugnato il provvedimento con cui il Comune respingeva la SCIA presentata a sanatoria di tali opere, annullato in autotutela l’eventuale atto di assenso formatosi e ordinato la demolizione delle opere.

Per il Comune, infatti, il respingimento della SCIA si badava sul fatto che l’intervento, per entità e caratteristiche, dovrebbe esser qualificato come nuova costruzione e dunque autorizzato mediante permesso di costruire, e non SCIA.

Ebbene, nella sua pronuncia il TAR chiarisce che le due celle frigorifere, aventi dimensione minima, ed essendo a servizio dell’attività commerciale del supermercato, sono riconducibili alla categoria delle mere pertinenze, per cui è sufficiente una SCIA per la loro istallazione. Tali manufatti, afferma il Tar, costituiscono un volume tecnico, e rientrano nella nozione urbanistica di pertinenza, rispetto alla quale non può essere inflitta la sanzione della demolizione.

Per il Tar, infatti, “la giurisprudenza spiega che la nozione di pertinenza ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica, trattandosi infatti di un’opera preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo; si tratta quindi di qualifica applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia (Consiglio di Stato sez. V 24 luglio 2014 n. 3952)”.

Inoltre, il Tar definisce come volume tecnico quel volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo, e privo di ogni autonomia funzionale, anche potenziale, poiché strettamente necessario per poter contenere – senza possibili alternative – gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico – funzionali della medesima e non collocabili all’interno dell’edificio.

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