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Archivio per la categoria ‘S.o.S Avvocato’

Avvocati in assemblea al Tribunale, il 27 giugno ore 20

Scritto da: redazione giugno - 22 - 2011 COMMENTI

avvocatiI giovani Avvocati di Guardia Sanframondi, attesa la conclamata situazione di grave disagio presente presso la Sezione distaccata ivi ubicata del Tribunale Ordinario di Benevento, hanno deciso di indire un’assemblea pubblica presso la sala Consiliare del medesimo Comune per il giorno 27 giugno p.v., alle ore 20,00, al fine di intraprendere e coordinare tutte le iniziative che si renderanno necessarie per la difesa e tutela nel territorio locale della suddetta sede Giudiziaria.
Il costituendo comitato, nell’intento di sensibilizzare un incipiente processo di concreta salvaguardia delle attività giurisdizionali afferenti il summenzionato Tribunale, invita tutti gli Avvocati interessati ad aderire all’iniziativa presenziando alla prefata assemblea, laddove verranno affrontate le problematiche relative alla carenza di Magistrati Togati ed alla paralisi del relativo esercizio delle funzioni giudiziali.
Saranno presenti il Sindaco del Comune di Guardia Sanframondi, Dott. Floriano Panza ed il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, Avv. Camillo Cancellario.
I promotori
Avv.ti Amedeo Di Virgilio, Maria Luigia Garofano, Andreana Del Vecchio, Malva Tessitore, Patrizia Garofano e Daniele Sebastianelli.

Finanziato dalla Regione “Benevento Città Spettacolo”, soddisfazione di Del Vecchio

Scritto da: redazione giugno - 17 - 2011 COMMENTI

delvecchio5Del Vecchio: “Benevento primo tra i comuni capoluogo. Riconosciuto valore nostra programmazione”

Benevento, 17 giugno 2011 – La Giunta regionale, con il Decreto Dirigenziale n. 132 del Settore Beni Culturali, ha approvato la graduatoria delle iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, programmate dal 15 giugno al 31 ottobre 2011, e finanziate con le risorse del PO FESR Campania 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.9.

Nella graduatoria delle istanze risultate ammissibili a contributo figurano ben due progetti presentati dall’assessorato alla Cultura del Comune di Benevento: la XXXII Edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo” e la II edizione del Festival “Riverberi”.

Di queste, solo la XXXII edizione del festival “Benevento Città Spettacolo”, risultata terza nella graduatoria generale, è stata inserita nell’elenco dei progetti ammessi a contributo, vale a dire nell’elenco delle iniziative che saranno effettivamente finanziate dalla Regione sulla base delle risorse concretamente disponibili. In particolar modo il Comune di Benevento è risultato assegnatario di una somma pari a ben 500mila euro.

“Si tratta – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Raffaele Del Vecchio – di un risultato importante per la città e per i numerosi operatori del mondo artistico-culturale beneventano e i tanti addetti ai lavori del settore tecnico-organizzativo. Un risultato che sottolinea, ancora una volta, la validità della programmazione culturale messa in campo da questa Amministrazione.

Il Progetto presentato per la XXXII Edizione del Festival Benevento Città Spettacolo è risultato terzo nella graduatoria di tutte le proposte pervenute e consente al Comune di Benevento di classificarsi nettamente primo tra i cinque capoluoghi regionali; basti pensare che il Comune di Napoli si piazza ben sette posizioni dietro di noi, al decimo posto e con un finanziamento di appena 128mila euro.

Segno questo dell’importanza riconosciuta a questa nostra manifestazione, fiore all’occhiello della programmazione culturale della città, ed anche dell’ottimo lavoro svolto dal Settore Cultura del Comune di Benevento che ha saputo mettere in campo un progetto valido e ben strutturato.

Importante, infine, è anche il riconoscimento ottenuto dal progetto relativo alla seconda edizione del Festival Riverberi per il quale mi attiverò da subito presso la Regione Campania per provare a recuperare il suo finanziamento attraverso i fondi della Legge regionale n. 24/84”.

Elogio della Esposito sul si della Cassazione al Crocifisso nelle aule di tribunale

Scritto da: redazione marzo - 18 - 2011 COMMENTI

filomena-espositoCon la sentenza n°5924 del 14 mar ‘11, i giudici della Corte di Cassazione hanno disposto la rimozione dall’ordine giudiziario del Dott. Luigi Tosti, un giudice togato del Tribunale di Camerino, che rifiutava di tenere udienza finché il simbolo della Cristianità non fosse stato tolto da tutti i tribunali italiani. Secondo il magistrato, infatti, la presenza del Crocefisso violava i diritti di libertà religiosa e di coscienza degli utenti di quelle aule, chiedendo in alternativa di poter esporre la ‘Menorah’, simbolo della fede ebraica. Tuttavia la suprema Corte, dopo aver respinto la pretesa di Tosti per quanto riguarda la richiesta di esporre il simbolo ebraico accanto al Crocefisso, ha rilevato che una simile scelta potrebbe anche essere fatta dal legislatore valutando, però, anche il rischio di “possibili conflitti” che potrebbero nascere dall’esposizione di simboli di identità religiose diverse. Invero, da quanto si evince nelle motivazioni del provvedimento di cui sopra, ‘é necessaria una scelta discrezionale del legislatore, che allo stato non sussiste’ al fine di esporre negli uffici pubblici, tra i quali rientrano le aule di giustizia, simboli religiosi diversi dal Crocefisso. Pertanto, i giudici di Piazza Cavour, si sono espressi a favore dell’esposizione del crocifisso nelle aule di tribunale, in quanto essa non lede il principio della libertà di esposizione. Un’elogio alla sentenza de quo, giunge anche dalla neo – segretaria provinciale di ADC, l’architetto Filomena Esposito che, inserendo il suddetto discorso in un contesto in cui l’Europa tende a recuperare il confronto con una delle principali tradizioni intellettuali e spirituali, ovvero con la sua eredità cristiana, in merito ha sostenuto “ L’Italia oggi va vista in unione con l’Europa, ed essere europei, significa assicurare grande libertà religiosa, lasciando ai singoli stati la libertà di esprimere la testimonianza dell’identità collettiva nazionale anche se trattasi di eredità religiosa. Non è forse vero che uno stato non può spogliarsi della sua eredità culturale anche quando essa proviene da una identità religiosa? La stessa Corte Europea dei diritti dell’uomo in data 4 novembre 2009 con voto unanime condannava la presenza del Crocefisso nelle scuole italiane considerandolo come un’ingerenza dello Stato nella libertà di pensiero”. Pertanto, il segretario provinciale dell’adc, l’arch. Esposito, nel rispetto dei ruoli, considera la decisione presa dal Parlamento Europeo come decisione di parte poiché considera solo i valori di uno Stato laico, decisione che americanizzando l’Europa segna oggi una rigida separazione tra chiesa e Stato e impone una singola regola valida per tutti i paesi dell’Unione”. Oggi, da cristiana, credente e praticante, la neo – segretaria provinciale di ADC, l’architetto Filomena Esposito ha dichiarato che essere laici a giustificazione del rifiuto di un’identità culturale riconosciuta, in un simbolo religioso qual’ è la Croce, o addirittura dichiararsi agnostici significa non preoccuparsi della sfera religiosa di chi laico non è, di chi vive in un paese dove la grande lezione che la Comunità europea ha dato sul principio di tolleranza, sembra essere parziale”. “Guardare le prossime generazioni sarà quello che contraddistinguerà noi politici del momento, quelli che intendono lavorare in primo piano per una politica del fare” così, ancora, la neo – segretaria provinciale di ADC, l’architetto Filomena Esposito, che conclude con una frase che fu di Alcide De Gasperi: Politica, significa realizzare nel rispetto dei principi che sono alla base del nostro essere italiani.
Angela Arena

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Scritto da: redazione novembre - 25 - 2010 COMMENTI

stopviolenzasulledonneCon la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, l’assemblea delle Nazioni Unite proclamò il 25 novembre, ovvero la giornata odierna, quale ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne’ in memoria della morte di Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, avvenuta il 25 novembre del 1960, in un campo di canna da zucchero per mano del Servizio Militare. La violenza in oggetto, non ha tempo né confini, né differenze socio-culturali, vittime ed aggressori appartengono a tutte le classi sociali, perché al di là di quello che tutti i giorni viene mostrato dai media il rischio maggiore sono i familiari, i mariti e i padri, seguiti dagli amici, vicini di casa, conoscenti stretti e colleghi di lavoro. Secondo i dati diffusi dalla Polizia di Stato nel 2006 sono state uccise 112 donne per mano del proprio partner, mentre le statistiche Istat ci dicono che 1 donna su 4 subisce violenza nella vita, laddove secondo i dati dell’OMS, in Italia ogni tre giorni una donna viene uccisa dal partner. Per arginare il dilagante fenomeno, lo scorso anno con la L. n. 38/2009, è stato modificato il nostro codice penale, mediante l’introduzione dell’articolo 612-bis, che configura il reato di ‘stalking’, (ampiamente trattato nell’ambito della presente rubrica). L’illecito de quo, che concretamente indica quell’insieme di comportamenti che implicano la violazione della libertà personale, dovrebbe rappresentare un deterrente per chi perseguita sistematicamente e deliberatamente la propria vittima. Il termine, di derivazione anglosassone, è proprio della caccia e significa braccare, pedinare; lo stalker, infatti, è un soggetto molto fragile che non tollera la frustrazione del rifiuto amoroso e pertanto inizia a perseguitare letteralmente la propria ‘preda’, attraverso telefonate anonime, sms, agguati, fino a pervenire alla violenza fisica che purtroppo nella maggioranza dei casi termina , come leggiamo spesso nelle pagine di cronaca, con l’omicidio. Tuttavia la violenza sulle donne non è solo fisica ma si manifesta anche nel rendere difficile, se non impossibile, il ‘vivere’ la propria libertà e dignità; al riguardo si segnala che ogni anno a Benevento, circa 700 bambini non vengono al mondo, in quanto le loro mamme, spesso schiacciate dal peso e dalle difficoltà, soprattutto economiche, decidono di abortire in virtù della l. 194/78. In tema, va segnalato, che presso l’ospedale Civile Rummo, a Benevento, esiste il C.A.V., ovvero uno dei numerosi centri di Aiuto alla Vita, operanti, peraltro, in tutta Italia, costituito da volontari, che tentano di offrire alla gestante un sostegno (medico, legale, psicologico) concreto ai suoi problemi onde distoglierla dall’estremo gesto (per informazioni rivolgersi al n.0824.53372).

Angela Arena

Insieme per la tutela e la solidarietà agli infermi

Scritto da: redazione novembre - 12 - 2010 COMMENTI

ospedalerummo
E’ un gruppo di “volontari” che opera direttamente e quotidianamente, all’interno dell’Ospedale Civile di Benevento “Gaetano Rummo”, con l’obiettivo di assistere, non solo l’ ammalato e la sua famiglia, ma anche coloro che si trovano in diverse situazioni di disagio. L’aiuto offerto è sia di natura spirituale che materiale. In un clima di profonda umanità e riservatezza, il volontario illustrerà all’ammalato, alla sua famiglia e a quanti necessitino del servizio, soluzioni concrete, fino al superamento del problema: come, il supporto legale, attraverso il supporto di un consulente che informerà circa la possibilità di ottenere trattamenti previdenziali e sostegni economici per la famiglia (Indennità di malattia, indennità di maternità, assegni di maternità, congedi e permessi per familiari con handicap, assegni familiari, indennità di disoccupazione, assegno per il congedo matrimoniale, pensioni di accompagnamento, assegno ordinario d’invalidità, pensione dei lavoratori extracomunitari, pensione di anzianità, pensione di inabilità, pensioni di invalidità civile, pensione di vecchiaia, pensione sociale, ecc.) e non solo. Mediante la sua presenza ed il suo operato, in una struttura che spesso, intimorisce e produce tensione, come un ospedale, il volontario agisce cercando di attenuare la sensazione di solitudine e indifferenza che spesso colpisce il paziente durante la degenza in corsia, lontano da casa. Per informazioni rivolgersi ai seguenti n. :
Frate Aldo 338.1925867;
Angela 338.8375390.

Dott.ssa Angela Arena

A chi spetta l’ assegno di maternità?

Scritto da: redazione novembre - 8 - 2010 COMMENTI

maternitaL’assegno in oggetto rappresenta un sostegno economico per quelle madri che non hanno maturato i contributi sufficienti al fine di accedere ai trattamenti previdenziali di maternità. Quest’anno, con la ha la circolare n. 35, l’Inps ha previsto due diversi assegni di maternità: statale e comunale. Il primo è rivolto alle madri lavoratrici o ex-lavoratrici, italiane o straniere regolarmente soggiornanti in Italia, che hanno almeno 3 mesi di contributi nel periodo compreso tra i nove e i diciotto mesi prima del parto, e madri che hanno lavorato per almeno 3 mesi negli ultimi 9 mesi. La suddetta istanza, va presentata in carta semplice, alla sede territoriale dell’Inps entro sei mesi dal parto, laddove l’assegno, compatibile con altre forme di sostegno, ma non cumulabile con quello comunale, dovrà essere erogato entro 4 mesi dalla domanda. Per quanto attiene l’assegno erogato dai Comuni, esso è rivolto alle madri che non hanno diritto né alle altre indennità di maternità né all’assegno statale, il cui importo per l’anno corrente è di 311,27 euro mensili, per un totale annuo di 1.556,35 euro; tale sussidio è cumulabile con le altre indennità erogate dall’Inps e dagli Enti locali. Il diritto all’assegno comunale è subordinato ad alcuni requisiti relativi al reddito annuo che per il 2010, in una famiglia di tre persone non deve superare i 32.448,22 euro, e ad altre specifiche condizioni risultanti dall’ Isee, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente . La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita, presso il Comune di residenza e spetta anche alle cittadine non comunitarie residenti in Italia, sempre che esse, risultino in possesso della “carta di soggiorno”all’atto della presentazione della domanda, ovvero, qualora non ne fossero in possesso, vi abbiano alleganto la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno, purché entro i 6 mesi dal parto. Va tuttavia sottolineato, che anche dopo il termine dei 6 mesi, onde maturare l’effettivo diritto all’assegno, la straniera dovrà presentare al Comune il permesso di soggiorno.
Angela Arena

Incidente con auto in leasing: a chi spetta il risarcimento?

Scritto da: redazione ottobre - 27 - 2010 COMMENTI

specialprograms_heroIn caso di incidente, il titolare di un’automobile in leasing può chiedere il risarcimento del danno, questo è quanto stabilito dai giudici della Suprema Corte con la sentenza n. 21011 depositata il 12 ottobre scorso. Invero, nel caso di specie, un uomo si era visto negare, in primo grado, la possibilità di richiedere il risarcimento del danno in quanto in difetto di legittimazione attiva. Tuttavia, il tale, ha fatto ricorso in Cassazione, la quale ha accolto le eccezioni sollevate dal ricorrente, dopo che questi, aveva dimostrato il danno subito, ed in merito ha spiegato che “in tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all’esercizio di quel potere”. In conclusione, i giudici di piazza Cavour hanno affermato che “è tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di chi eserciti nei confronti dell’autovettura danneggiata in un incidente stradale una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell’articolo 1140 c.c.”.

Angela Arena

Cassazione: perseguitare l’ex su face book è stalking

Scritto da: redazione settembre - 29 - 2010 COMMENTI

stalking2Questa volta, a finire nel mirino della magistratura penale, il più noto social network del momento: face book. Lo scorso 30 agosto, con la sentenza n. 32404, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, ha stabilito che la persecuzione attuata anche con video e massaggi inviati sui social network, come face book, è idonea ad integrare il reato di “atti persecutori” di cui all’art. 612-bis del codice penale, introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 meglio noto con il termine anglosassone “stalking”.
Invero, nel caso di specie un uomo di Potenza era finito in carcere, su denuncia della sua ex, per averle inviato una serie di filmati a luci rosse e fotografie, uno dei quali, anche, al suo nuovo compagno. Successivamente, l’imputato, ha presentato ricorso in Cassazione, senza successo, contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Potenza, che lo aveva messo agli arresti domiciliari. Gli ermellini infatti, hanno dichiarato il suddetto ricorso “inammissibile”, confermando la misura della custodia cautelare pronunciata dal tribunale.
Angela Arena

L’I.N.P.S. deve pagare TFR al lavoratore

Scritto da: redazione settembre - 1 - 2010 COMMENTI

denaroCon la sentenza n.17740 del 2010 la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di insolvenza del datore di lavoro, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo non possa essere dichiarato fallito, in quanto ha cessato l’attività da oltre un anno, il “Fondo di Garanzia dell’Inps è tenuto a pagare il TFR al lavoratore. I giudici di piazza Cavour, hanno, infatti chiarito, che in suddetta circostanza, opera la disposizione dell’art. 2, quinto comma della legge n. 297 del 1982, relativa, appunto, al trattamento di fine rapporto, secondo cui “il soggetto obbligato al pagamento è l’INPS alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrano che esistono altri beni aggredibili con l’azione esecutiva”.
Angela Arena

No alle variazioni del piano tariffario tramite sms

Scritto da: redazione giugno - 28 - 2010 COMMENTI

smsStorica la sentenza n. 19892 depositata dal TAR del Lazio il 22 giugno 2010; con il provvedimento de quo, infatti, il Tribunale Amministrativo ha stabilito che può essere sanzionata quale ‘pratica commerciale scorretta’ la compagnia di telefonia mobile che decide in modo unilaterale il cambiamento delle tariffe e lo comunica ai suoi clienti tramite un sms.
In particolare, la succitata sentenza ha confermato la sanzione di 500.000 euro inflitta nel febbraio 2009 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato l’Agcom alla Telecom Italia e la cui motivazione era stata proprio la cosiddetta “manovra repricing”, cioè la comunicazione a mezzo sms della variazione dei piani tariffari di utenza di telefonia mobile.
Dunque, si configura come pratica commerciale sleale, la pratica di chi sostituisce con un sms il piano tariffario, come ribadisce nella motivazione della richiamata sentenza il TAR laziale “a fronte della predetta modifica generalizzata dei piani tariffari, si rileva che il tenore della comunicazione SMS predisposta dal professionista, incentrato sull’operazione qualificata come “rimodulazione”, unita a indicazioni circa la possibilità di aderire“gratis” ad altri piani, risulta idoneo ad indurre in errore il consumatore circa le reali caratteristiche della variazione prospettata, laddove non evidenzia in maniera univoca la natura dell’iniziativa, che si sostanzia nella modifica in peius delle condizioni economiche dei piani tariffari in essere, consistenti in particolare nell’aumento del costo al secondo di conversazione, e omette di specificare che sussiste un diritto di recesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, riconosciuto in via normativa”.

Angela Arena

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Scritto da: redazione giugno - 23 - 2010 COMMENTI

licenziamento2Il giustificato motivo di licenziamento è disciplinato dall’art. 3 della L. n. 604/1966 e si rivolge ai datori di lavoro che abbiano stipulato dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Esso può essere oggettivo o soggettivo. E’ oggettivo quando la motivazione è inerente l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro, il regolare funzionamento di essa, mentre, è soggettivo quando si verifica un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro.
Va sottolineato che il licenziamento per “giustificato motivo” si differenzia da quello per “giusta causa” in quanto consente la prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure nei limiti del periodo di preavviso, dal momento che a norma dell’art. 2118, cod. civ., il datore di lavoro ha l’obbligo, all’atto del licenziamento “per giustificato motivo” di dare un periodo di ‘preavviso’. Invero, nel periodo compreso tra la comunicazione del licenziamento e la scadenza del termine di preavviso il rapporto prosegue normalmente, cioè permangono tutte le reciproche obbligazioni delle parti, (es. retribuzione);ne consegue che il lavoratore licenziato con preavviso ha diritto a prestare la propria attività durante il relativo periodo e il lavoratore dimissionario è tenuto a prestarla fino alla scadenza di quel periodo. Si tenga presente, che ai sensi dell’ art. 47, comma 4, L. n. 428/1990 il trasferimento di azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento.
Oggi soffermeremo la nostra attenzione sul licenziamento per giustificato “motivo soggettivo”, in quanto in virtù della sent. n. 7398/10, la Cass. Sez. lavoro, ha ribadito come l’onere della prova relativo allo “scarso rendimento” sia a carico del datore di lavoro, il quale deve dimostrare:il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità e
che la causa del mancato raggiungimento del risultato atteso fosse riconducibile a colpevole o negligente condotta del lavoratore nell’espletamento della normale prestazione. Secondo gli ermellini, il contenuto dell’obbligo di diligenza – di cui all’art. 2104 c.c., si sostanzia non solo nell’esecuzione della prestazione lavorativa, ma anche nell’esecuzione dei comportamenti accessori che si rendano necessari in relazione all’interesse del datore di lavoro a un’utile prestazione.
Inoltre, in virtù dall’articolo 2104 del Cc, il suddetto obbligo ha carattere oggettivo, ed è relativo all’adeguatezza della prestazione che deve essere valutata in relazione all’interesse del datore di lavoro e non all’impegno o allo sforzo soggettivo del lavoratore; ma torniamo alla disciplina del
recesso per giustificato motivo soggettivo. Tale forma di licenziamento, assume natura disciplinare in quanto intimato in relazione ad un inadempimento del lavoratore, e pertanto,deve, essere intimato con l’osservanza della procedura di cui all’art. 7, L. n. 300/1970; esso si realizza quando il comportamento del lavoratore è tale da arrecare grave pregiudizio al datore di lavoro ovvero nella oggettiva impossibilità di un ragionevole affidamento delle mansioni affidate al prestatore di lavoro. Il licenziamento deve essere intimato dal datore di lavoro, da un suo rappresentante legale ovvero dai soggetti che ne sono legittimati sulla base della distribuzione del potere di gestione del personale fissata dall’organigramma aziendale. L’onere della prova, della sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento spetta, ex art. 5, L. n. 604/1966, al datore di lavoro; peraltro, la giurisprudenza ha ritenuto, che il licenziamento intimato da un soggetto non legittimato, non è nullo, bensì soltanto annullabile su azione del datore di lavoro, che può - alternativamente - ratificarlo a norma dell’art. 1399 cod. civ. (che disciplina la ratifica del rappresentato degli atti compiuti dal rappresentante senza potere). Va sottolineato, che il requisito della forma scritta dell’atto di licenziamento non è soddisfatto da forme di comunicazione equipollenti, infatti, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro, salvo ulteriori requisiti di forma stabiliti dalla contrattazione collettiva ex art. 2, comma 1, L. n. 604/1966.
Ai sensi del comma 2 del succitato articolo, il prestatore di lavoro entro i 15 giorni successivi alla data in cui ha ricevuto la comunicazione del licenziamento, può richiedere i motivi che hanno determinato il recesso, che gli verranno comunicati, in maniera ‘specifica’- sempre per iscritto - entro 7 giorni dal momento della ricezione della richiesta.

Angela Arena

Maltrattamenti contro gli animali: come comportarsi?

Scritto da: redazione giugno - 15 - 2010 COMMENTI

caneUltimamente la provincia di Benevento si è resa protagonista di alcuni episodi di maltrattamento contro gli animali. Come dimenticare l’impressionante vicenda di Campolattaro, dove più di cinquanta tra cani e gatti randagi sono stati avvelenati da ignoti, ovvero il caso più recente, denunciato dalla Guardia Forestale di Torrecuso, riguardante sei carcasse ritrovate nel territorio di Casalduni, a pochi passi dallo STIR in contrada San Fortunato. Tuttavia, oggi, possiamo invece parlare di un caso di salvataggio di 2 cuccioli di cane, avvenuto ad opera della squadra A dei Vigili del fuoco di Bonea. Invero, nella mattinata dello scorso 13 giugno, su segnalazione di una cittadina di Cautano, i suddetti Vigili, hanno tratto in salvo 2 piccoli meticci abbandonati, nei pressi della variante di Cautano. Più precisamente, i 2 cagnolini abbandonati, erano rimasti intrappolati sotto un enorme masso caduto dalla scarpata della strada e l’operazione di salvataggio ha visto gli agenti impegnati per circa 2 ore e mezzo, ovvero dalle 10 del mattino fino alle 12.30. Questo episodio dimostra un grande senso civico, intervenire e denunciare in questi casi è infatti nostro dovere, soprattutto morale. Quante volte camminando per strada abbiamo assistito a maltrattamenti e soprusi nei confronti dei cani, e magari provando un represso senso di rabbia abbiamo abbassato gli occhi e proseguito impotenti. Chi pensa che in questi casi possano essere interpellate solo le guardie zoofile si sbaglia, infatti, nei casi di maltrattamento animale, devono intervenire gli organi di polizia giudiziaria, come i Vigili Urbani, i Carabinieri, la Guardia Forestale, la Guardia di Finanza. In merito, va ricordato che anche la 3 sezione penale della Cassazione, si è espressa con sentenza n. 1872 del 27 settembre 1991, ribadendo che tutti gli organi di polizia giudiziaria sono competenti per i reati in materia ambientale e di tutela animale. La denuncia può essere fatta di persona o per telefono nei casi gravi in cui occorre un intervento tempestivo. Altrimenti si deve mettere per iscritto il fatto, su carta semplice senza bolli e moduli particolari, descrivendo ciò che si è visto e aggiungendo, quando ci sono, i nomi di altri testimoni. Non dimentichiamo che, perché il tutto sia valido, dobbiamo aggiungere il nostro nome, cognome e indirizzo, la data e la firma. La denuncia va poi presentata in un Ufficio della Polizia Giudiziaria, oppure consegnata alla cancelleria del Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale del luogo.
Se si vogliono ricevere maggiori informazioni su come comportarsi di fronte ad un caso di maltrattamento, o anche se si trova per strada un cane o un gatto abbandonato e non si sa come agire, si possono contattare le associazioni animaliste. Ad esempio gli Animalisti Italiani (www.animalisti.it), la Lega Antivivisezione (www.infolav.org) o l’OIPA (www.oipaitalia.com, tel. 02/6427882).

Angela Arena

Illegittimità della revisione della patente per ritardata comunicazione dell’azzeramento dei punti

Scritto da: redazione maggio - 31 - 2010 COMMENTI

patenteLo scorso 26 maggio, il Tar della Lombardia con la sentenza n. 1670 ha stabilito l’ illegittimità della revisione della patente disposta dalla motorizzazione, qualora vi sia un ‘ritardo’ nella comunicazione relativa all’azzeramento dei punti sulla patente. Nel caso di specie, un’automobilista vedendosi comunicare dalla motorizzazione la revisione della patente, in seguito all’azzeramento dei punti, ha fatto ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento amministrativo di “Revisione della patente di guida della categoria B”, eccependone il grande ritardo. Accogliendo la richiesta dell’uomo, i giudici amministrativi di legittimità, investiti della questione, hanno giudicato il provvedimento illegittimo in quanto “l’avere l’amministrazione resistente omesso di effettuare le prescritte comunicazioni, tempestivamente e per ciascuna singola variazione di punteggio, concreta il vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente il quale, in conseguenza, non è stato posto in condizioni di apprestare i rimedi previsti per il recupero dei punti sottratti”. Invero, il Tar ha precisato che “l’istituto introdotto dal legislatore importa che “ciascuna” variazione di punteggio sia comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (art. 126 bis cit. ), onde consentire al conducente la frequenza degli appositi corsi di aggiornamento (organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri) che consentono di riacquistare una parte dei punti persi.” Inoltre, “l’atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, (…)non presenta caratteristiche di urgenza, tali da escludere l’obbligo della previa comunicazione ai sensi dell’art. 7 l. n. 241 del 1990”.

Angela Arena

Parliamo di intercettazioni

Scritto da: redazione maggio - 25 - 2010 COMMENTI

intercettazioni2Alle 3 di questa notte, dopo 6 ore di moratoria, la Commissione Giustizia del Senato, ha approvato il discusso testo del ddl di riforma relativo alle “intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali”. Tuttavia, prima di parlare delle modifiche che il suddetto ddl apporterà, si rende necessaria una breve premessa.
L’intercettazione, nel nostro ordinamento giuridico, rappresenta un mezzo di ricerca della prova tipico, in quanto espressamente previsto dall’art. 266 del codice di procedura penale e consiste nell’attività diretta a captare comunicazioni e conversazioni, nonché flussi di comunicazioni informatiche o telematiche mediante strumenti della tecnica.
Tale metodo investigativo, di regola, è autorizzato dal GIP, con decreto motivato, su richiesta del PM, ed utilizzato unicamente in procedimenti relativi a determinati reati previsti dal succitato articolo 266 cpc, come quello di ingiuria, minaccia, usura, abuso di informazioni privilegiate, ecc., e che oltre ai presupposti oggettivi del reato per cui si procede, è necessario che sussistano ulteriori presupposti oggettivi dei gravi indizi di reato e della assoluta indispensabilità dell’intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.
Tuttavia, nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio ai fini della prosecuzione delle indagini, è lo stesso pubblico ministero a disporre l’intercettazione con decreto motivato, salvo la necessità della convalida dell’atto entro 48 ore dal giudice per le indagini preliminari (la convalida è necessaria perché così statuisce la Costituzione prevedendo una riserva di giurisdizione). In caso di mancata convalida l’intercettazione non può essere proseguita ed i risultati acquisiti non possono essere utilizzati.
Va inoltre evidenziato che le intercettazioni possono avere una durata di quindici giorni, prorogabili per altri quindici dal giudice per le indagini preliminari, laddove, per i reati in materia di criminalità organizzata, possono durare per un periodo di 40 giorni prorogabili di venti sempre dal giudice delle indagini preliminari.
Orbene, tra le novità più eclatanti e discusse del succitato ddl, vanno segnalate le salatissime, sanzioni previste a carico degli editori nel caso di «pubblicazione arbitraria» di indagini ed intercettazioni prima dell’udienza preliminare. Infatti, in seguito alla bocciatura degli emendamenti soppressivi presentati dalle opposizioni, la Commissione Giustizia del Senato, ha stabilito che la pubblicazione degli atti comporta, per gli editori, una multa da 64.500 a 464.700 euro. Sembra, invece, che non abbia ancora trovato approvazione, l’emendamento del relatore Centaro afferente le pene a carico dei giornalisti che pubblicano «in tutto o in parte, anche a guisa d’informazione» atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione. Invero, in base a tale ultimo emendamento, tuttavia, non ancora approvato, i giornalisti rischierebbero una condanna fino a 2 mesi di carcere o un’ammenda da 2.000 a 10.000 euro, per la pubblicazioni degli atti anche per riassunto; ovvero, una sanzione fino a 2 mesi di carcere e un’ammenda da 4.000 a 20.000 euro per la pubblicazione delle intercettazioni. Inoltre, è prevista la sospensione temporanea dalla professione. Ma vi è di più: attraverso i cosiddetto «emendamento D’Addario» sono previste condanne anche per chi compie riprese e registrazioni fraudolente. In merito, va però sottolineato che sono state approvate delle esimenti, ossia non verrà condannato chi compirà questo tipo di registrazione o ripresa per motivi legati alla sicurezza dello Stato, nell’ipotesi in cui si tratti di un giornalista professionista nell’esercizio del diritto di cronaca o se realizzate nell’ambito di una controversia giudiziaria o amministrativa.

Angela Arena

Licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”

Scritto da: redazione maggio - 20 - 2010 COMMENTI

licenziamento1

Quando il licenziamento è determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impresa, parliamo di “giustificato motivo oggettivo”, rimesso alla esclusiva valutazione del datore di lavoro. In tale ipotesi, infatti, il Giudice non potrà sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, in quanto, essa è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione; invero il Giudice potrà solo controllare la reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore: pertanto la scelta imprenditoriale è insindacabile. Le ragioni, inerenti l’attività produttiva, possono, derivare, oltre che da esigenze di mercato, anche da riorganizzazioni o ristrutturazioni, a seconda delle finalità ivi comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all’incremento dei profitti; in tal caso infatti il venir meno di una posizione lavorativa si verifica a causa della diversa organizzazione che viene attuata e non in forza di un atto arbitrario del datore di lavoro. Dal disposto dell’art. 3 L. 604/66, che disciplina la succitata ipotesi, si ricava che è “oggettivamente giustificato” il licenziamento del dipendente attuato allo scopo di sopprimere una posizione lavorativa ovvero per ridurre i costi, pur se le mansioni già assegnate al dipendente licenziato vengano distribuite tra altri soggetti (siano essi lavoratori dipendenti o no della stessa impresa), dato che, in tal caso, il recesso è strettamente collegato “all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa”, elementi questi, in relazione ai quali non può essere sindacata la scelta operata dal datore di lavoro, essendo la stessa espressione della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 della Costituzione.


Quanto appena detto, trova conferma nella sentenza n. 10672 del 10 maggio 2007, con cui la sezione lavoro della Cassazione, ha stabilito che opinare diversamente significherebbe contrastante il su richiamato principio costituzionale in virtù del quale l’organizzazione aziendale, una volta delineata, costituisce un dato non modificabile, se non in presenza di un andamento negativo, e non, anche ai fini di una più proficua configurazione dell’apparato produttivo, del quale il datore di lavoro ha il “naturale” interesse ad ottimizzare l’efficienza e la competitività.
Dunque per la Cassazione il licenziamento per riduzione del personale in costanza di una riorganizzazione aziendale è legittimo se riferito a quei dipendenti in soprannumero che svolgono in concreto mansioni non più essenziali in rapporto alla variata organizzazione aziendale (Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 25043 del 13 ottobre 2008). Tuttavia, sarà sempre necessario dimostrare che non è possibile impiegare i lavoratori che si intendono licenziare in altre mansioni; invero, con una recente sentenza, la n. 5403/2010, gli ermellini hanno statuito che non è legittimo licenziare il “Il dipendente in distacco per giustificato motivo oggettivo, ossia “in caso di chiusura della società distaccataria o di soppressione del posto di lavoro”, in tal caso, infatti, la società distaccante dovrà fornire la prova dell’impossibilità d’impiego di detti lavoratori.


Angela Arena

Cassazione: no al telefonino in auto senza auricolare, nemmeno in caso di urgenza

Scritto da: redazione maggio - 13 - 2010 COMMENTI

cellulare1Con sentenza n. 11266/2010, la Cassazione, ha lanciato l’ennesimo monito agli automobilisti, stabilendo che per fare uso del telefono cellulare, mentre si è alla guida un’autovettura, è necessario l’uso dell’auricolare. Pertanto, attraverso la succitata sentenza, i giudici della Suprema Corte, hanno convalidato una multa nei confronti di un’automobilista sorpreso a parlare al telefonino mentre era alla guida, sottolineando, in proposito, che l’urgenza non è una valida giustificazione. Nel caso di specie, infatti, gli ermellini, appellandosi anche all’evoluzione tecnologica, hanno statuito che “la moderna organizzazione sociale viene incontro con i mezzi piu’ disparati a coloro che possono trovarsi” in emergenza. Invero, l’automobilista, aveva fatto ricorso in Cassazione, per dimostrare che l’infrazione era stata dettata unicamente dal ”grave pericolo per la salute del padre”; l’uomo, infatti,. si era giustificato adducendo uno stato di necessità “derivante dall’esigenza di informare immediatamente il padre gravemente ammalato e che si trovava a casa, di prepararsi per essere accompagnato presso una struttura sanitaria per esami diagnostici urgenti”. Tuttavia, la seconda sezione civile, respingendo il suddetto ricorso, ha motiva la sentenza de quo spiegando che “la situazione di pericolo, quando si riconnette alle cure mediche, all’alimentazione o ai medicinali, deve avere un carattere di indilazionabilita’ e cogenza tali da non lasciare all’agente alternativa diversa dalla violazione della legge, in quanto la moderna organizzazione sociale, venendo incontro con i mezzi piu’ disparati a coloro che possono trovarsi in pericolo di vita per il non soddisfacimento dei predetti bisogni, ha modo di evitare altrimenti il possibile, irreparabile danno alla persona”.

Angela Arena

Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8450.asp

Multe: la notifica deve avvenire entro 60 giorni

Scritto da: redazione maggio - 4 - 2010 COMMENTI

multaBuone notizie per automobilisti e motociclisti: lo scorso 15 aprile, la Commissione Lavori Pubblici del Senato ha approvato una modifica al Codice Stradale, in virtù della quale, la Pubblica Amministrazione, dovrà rispettare tempi più concentrati per notificare le multe ai trasgressori, il che, probabilmente, manderà in prescrizione molte di esse. La proposta è partita dal Senatore del Pdl Enrico Musso; invero, attraverso la suddetta modifica, contenuta in un emendamento al disegno di legge n. 1720 sulla sicurezza stradale, il tempo massimo per effettuare la notifica delle multa al trasgressore, è stato abbassato a 60 giorni; laddove lo spazio temporale massimo, precedentemente previsto dal Codice della Strada era di 150 giorni.
Il nuovo termine di soli 2 mesi trova giustificazione nel fatto che, nel caso di infrazioni che l’automobilista, inconsapevolmente, compie ogni giorno, a causa, ad esempio:
- dell’introduzione di un divieto mal segnalato sul percorso da lui abitualmente compiuto;
- perché un’infrazione, prima tollerata, inizia ad essere sanzionata;
con l’applicazione del vecchio termine di 5 mesi, la notifica, gli perveniva quando ormai aveva ripetuto l’infrazione moltissime volte con la conseguenza che la somma da pagare raggiungeva spesso cifre esorbitanti.
Attualmente, dunque, in conseguenza del succitato emendamento, il termine massimo per la notifica della multa al trasgressore non è più di 150 ma di soli 60 giorni a partire da quello in cui è stata commessa la violazione.

Angela Arena

Contratto di attivazione della linea telefonica: si perfeziona con il solo scambio dei consensi

Scritto da: redazione aprile - 28 - 2010 1 COMMENTI

telefoniajpg“Il contratto di attivazione della linea telefonica è a forma libera. Esso si perfeziona nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione del destinatario”.
Questo è quanto stabilito lo scorso 1° aprile dalla Cassazione, con sentenza n.° 7997, che pronunciandosi sull’annoso tema del perfezionamento del contratto di telefonia, ha ritenuto che, nonostante l’art. 3 del D.M. 484 del 1988 abbia ‘impropriamente’, individuato, il momento del perfezionamento con quello della concreta attivazione della linea, questo deve, invece, ritenersi concluso, con il ‘semplice consenso anche se espresso solo verbalmente per telefono’.
Invero, in base alla richiamata sentenza, nel contratto di attivazione di linea telefonica trovano, necessariamente, applicazione i principi generali di cui agli art. 1325 cc e 1326 c.c. devono trovare.
Infatti a ben guardare, come sottolineato dagli Ermellini, il contratto non può intendersi concluso solo successivamente alla sottoscrizione della proposta contrattuale o con l’attivazione dell’impianto come previsto dall’art.3 del succitato D.M., in quanto, tale previsione normativa contrasta con il principio generale secondo cui, la forma degli atti è libera. Siffatti principi non sono, infatti, suscettibili di deroghe da parte di norme di rango inferiore; ne consegue che la forma degli atti è libera, ed è soggetta solo alla legge o alla volontà delle parti, ex art. 1325 c.c. , nonché con al più generale principio consensualistico che disciplina la materia contrattuale e che richiede il consenso legittimamente manifestato per la conclusione di un contratto .
Nel caso di specie, un odontoiatra ha fatto causa alla Telecom Italia S.p.a. onde ottenere il risarcimento dei pregiudizi patiti come il danno all’immagine e la perdita di clientela, a causa della arbitraria sostituzione del numero di telefono, nonostante negli elenchi telefonici continuasse a comparire quello originario, che aveva ottenuto a seguito della conclusione di un contratto e pubblicizzato sin dalla inaugurazione del proprio studio. In primo grado, il Tribunale di Napoli ha condannato Telecom al pagamento di Lire 51.000.000 oltre interessi, mentre la Corte d’appello ha ridotto la condanna a Euro 8.005,08.
Secondo la Cassazione, invece, che ha cassato questa sentenza, “L’affermazione del giudice di merito secondo cui il contratto tra l’odontoiatra e Telecom si perfezionò solo al momento dell’attivazione dell’utenza è giuridicamente sbagliata. È ben vero che l’art. 3 del D.M. 8 settembre 1988, n. 484, avente ad oggetto l’approvazione del regolamento di servizio per l’abbonamento telefonico, dispone che il contratto si perfeziona con la sottoscrizione della polizza ovvero a seguito dell’attivazione dell’impianto. E tuttavia tale disposizione, in quanto contraria alla regola codicistica per cui la forma degli atti è libera se la legge (o la volontà delle parti) non richiede espressamente una forma determinata (articolo 1325 codice civile), nonché al generale principio consensualistico che presidia la materia contrattuale, per cui il contratto si perfeziona con l’accordo delle parti legittimamente manifestato (articoli 1325 e 1326 codice civile), non può apportare deroghe alla norma codicistica trattandosi di una norma di rango inferiore”.
Pertanto i giudici di piazza Cavour, hanno rilevato che deve essere riconosciuto come risarcibile anche il danno derivante dalle spese di diffusione e gli effetti negativi dell’erronea diffusione del numero errato avvenuta prima dell’attivazione della linea.

Fonti:
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=5&ved=0CBQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.filodiritto.com%2Findex.php%2Fdocs%2Ffeeds%2Fdocumenti%2Findex.php%3Fazione%3Darchivionews%26idnotizia%3D2448&rct=j&q=contratto+telefonico+cassazione&ei=vSHYS93PMob2-AaijPn6BQ&usg=AFQjCNGVzbSwDsQr9i_7bO2FA1h5dhLvcQ;

http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8359.asp

Angela Arena

Prima pronuncia della Cassazione sul reato di stalking

Scritto da: redazione aprile - 15 - 2010 COMMENTI

stalking21E’ dello scorso 26 marzo la prima decisione di legittimità in tema di stalking, ovvero della fattispecie criminosa entrata in vigore nell’aprile del 2009 e contemplata dall’ art. 612-bis c.p., recante il titolo “atti persecutori”, che al comma 1 recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita». Con la sentenza n. 11945, infatti, la V sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un 41enne siciliano, dopo aver commesso atti persecutori, rientranti nella fattispecie di cui al succitato articolo, nei confronti di una minorenne.
Prima di entrare nel merito della suddetta decisione, si rende però necessaria una breve descrizione del fenomeno in oggetto.
Lo stalking (o “sindrome del molestatore assillante”), è un termine inglese, proprio della caccia, e significa “braccare” la preda, così come lo stalker, attraverso telefonate, lettere anonime, sms, e-mail, pedinamenti, appostamenti, minacce di violenza e aggressioni che nei casi più gravi purtroppo possono sfociare nell’ omicidio, perseguita sistematicamente e deliberatamente la propria vittima. Tali atteggiamenti criminosi, sono finalizzati a controllare e ad intimorire la persona che li subisce, in particolare per punirla del rifiuto a sua volta subito dallo stalker, procurandole, in tal modo un’alterazione negativa delle proprie abitudini di vitale e nelle relazioni sociali.
Nel caso di specie, un messinese, si è reso protagonista nei mesi scorsi di una serie ripetuta di episodi di molestia ai danni di una dodicenne appostandosi fuori della scuola all’ora in cui finivano le lezioni, per poi puntarla con sguardi e facendo segni inequivocabili di interesse. La bambina, spaventata, aveva chiesto ai genitori di non andare più a scuola per timore di rivedere l’uomo, e dopo la denuncia della famiglia la Cassazione ha condannato l’uomo per “atti persecutori”, fattispecie del più ampio reato di stalking.

Angela Arena

Cassazione: il capo fa battute grossolane? E’ mobbing

Scritto da: redazione aprile - 13 - 2010 COMMENTI

cassazionejgpAccogliendo con rinvio il ricorso di una donna oggetto di continue offese da parte del suo direttore, che l’aveva privata della scrivania e dell’armadio, trasferendola in un open space insieme agli altri dipendenti, la Corte di Cassazione con la sentenza 22858 ha stabilito che ”Le battute grossolane” e “le frasi deprecabili” contro i dipendenti, “che mai un superiore gerarchico dovrebbe proferire nei confronti di un sottoposto” possono, insieme ad altre vessazioni, costituire mobbing. La dirigente aveva chiesto in primo grado un risarcimento di 800 milioni delle vecchie lire trascinando l’azienda di fronte al Tribunale di Torino per aver subito dal suo direttore “avances sessuali, minacce, ingiurie, sottrazione di responsabilita’ lavorative, demansionamento e illegittimo trasferimento”. Tuttavia il Tribunale le diede torto e anche, a novembre del 2004 la Corte d’appello di Torino che considerò le presunte vessazioni, durate sei mesi,troppo poco per configurare “mobbing”. Contro questa decisione la dirigente ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto; va precisato che nel motivare la decisione i giudici di Piazza Cavour hanno fatto un’altra importante considerazione: il datore di lavoro deve anche vigilare e scoraggiare comportamenti di altri dipendenti o dei capi che in qualche modo vessino il sottoposto.

Angela Arena



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