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dibattito_orario_negoziDal Movimento Difesa del Cittadino riceviamo e pubblichiamo la nota inviata al Comune di Benevento Fausto Pepe e all’Assessore a alle Attività Produttive Nicola De Luca sul recepimento delle norme in materia di liberalizzazione degli orari commerciali ed ulteriori norme in materia di commercio.

“Questa Amministrazione Comunale ha inteso incontrare le associazioni di categoria in relazione alla norma in oggetto che ha stabilito la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali sul territorio nazionale con decorrenza 01.01.12.
In proposito la scrivente Associazione nazionale di consumatori ed utenti, sede prov.le di Benevento, nel confermare il pieno sostegno alla normativa anche alla luce di talune interpretazioni restrittive o dilatorie delle norme citate ed ai fini della sua più rapida attuazione ritiene sottoporre a questo Ente le seguenti
OSSERVAZIONI
Con il D. L. 6.12.2011 n. 201 (c.d. Salva Italia convertito con L. 22.12.2011 n. 214), il Governo è intervenuto nuovamente sulla disciplina degli orari delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

La materia era stata oggetto di riforma pochi mesi prima con l’entrata in vigore del D.L. 6.07.2011 n. 98 (convertito con Legge 15.07.2011 n. 111) e poi del D.L. 13.08.2011 n. 138 (convertito con Legge 14.09.2011 n. 148).
La norma più volte modificata è quella di cui all’art. 3 del D.L. 4.07.2006 n. 223 (convertito con Legge 4.08.2006 n. 248) secondo cui prima delle riforme “Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di prwi opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche’ di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti generali ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
p l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
Il Governo è intervenuto sulla suddetta disposizione sulla base della competenza esclusiva dello Stato ad emanare leggi in materia di concorrenza (art. 117 c. 2° Lett. e) Cost.) senza che ciò determini un vulnus alle competenze delle Regioni come già riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 288/10 secondo
cui all’art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 350 del 2008). Del resto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il centenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel dettare le regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale - al fine di garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale - non ricom prende la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva nell’elenco degli ambiti normativi per i quali espressamente esclude che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni.
Pertanto con il D.L. 98/11 all’art. 35 comma 60 è stato introdotto nell’art. 3 del D.L. 223/06 il comma d-bis che escludeva ogni eventuale limite e prescrizione “in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche’ quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita’ turistiche o citta’ d’arte;
Il successivo comma 7 del Decreto prevedeva inoltre che: “Le regioni e gli enti locali
adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.”.
Il Legislatore nel Luglio dello scorso anno ha stabilito che le attività commerciali e di somministrazione non fossero più tenute al rispetto degli orari di esercizio, né dell’obbligo della chiusura domenicale o festiva, limitando questa facoltà agli esercizi ubicati nei comuni che le Regioni avessero individuato come turistici o come città d’arte, includendoli negli appositi elenchi (elenchi originariamente previsti dall’art. 12 del Digs. 114/1998).
cui all’art. 117, quarto comma, Cost. (sentenza n. 350 del 2008). Del resto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il centenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel dettare le regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale - al fine di garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale - non ricom prende la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva nell’elenco degli ambiti normativi per i quali espressamente esclude che lo svolgimento di attività commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni.
Pertanto con il D.L. 98/11 all’art. 35 comma 60 è stato introdotto nell’art. 3 del D.L. 223/06 il comma d-bis che escludeva ogni eventuale limite e prescrizione “in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche’ quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita’ turistiche o citta’ d’arte;
Il successivo comma 7 del Decreto prevedeva inoltre che: “Le regioni e gli enti locali
adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.”.
Il Legislatore nel Luglio dello scorso anno ha stabilito che le attività commerciali e di somministrazione non fossero più tenute al rispetto degli orari di esercizio, né dell’obbligo della chiusura domenicale o festiva, limitando questa facoltà agli esercizi ubicati nei comuni che le Regioni avessero individuato come turistici o come città d’arte, includendoli negli appositi elenchi (elenchi originariamente previsti dall’art. 12 del Digs. 114/1998).
Si sottolinea inoltre come resti fermo l’obbligo degli esercenti di rendere noto al pubbFico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione previsto dall’art. 11 n. 3 del D.lgs
114/98.
Infine con riferimento alle problematiche scaturenti dalle nuove disposizioni relativamente al prolungamento dell’orario per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel Centro Storico ove da tempo sussistono gravi problemi di ordine pubblico, questa associazione ritiene che il Sindaco possa emanare una ordinanza specifica limitativa delle aperture a tutela della quiete, della sicurezza e dell’ordine pubblico oltre che della viabilità come del resto conferma la citata circolare del MISE.
Tanto premesso la scrivente ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.lgs
114/93.
INVITA
L’Ente in indirizzo al pieno recepimento delle normative in premessa osservandole e garantendone il rispettc nell’interesse della collettività, oltre che dello sviluppo del commercio cittadino in termini di concorrenzialità e potenziamento dell’offerta, anche in funzione della vocazione turistica della città che questa Amministrazione ha più volte dichiarato di voler perseguire.
Si spera che il presente documento possa fornire utili spunti per l’attività amministrativa dell’Ente.”

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