Al Ce.R.I.Form. un seminario sulla mediazione civile e penale
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Seminario di formazione, il 12 maggio, al Ce.R.I.Form., il Centro di Ricerca Intervento e Formazione della Cooperativa Sociale Coeso di Benevento. Tema: “La mediazione in materia civile e commerciale. La formazione in materia penale”. Il seminario in questione fa parte del corso di formazione in Mediazione Familiare, organizzato dalla Coeso e tenuto dai didatti dell’AIMS (Associazione internazionale mediatori sistemici), della durata di due anni; al corso – ormai giunto già al secondo anno - partecipano diversi allievi che in questi giorni stanno svolgendo il tirocinio pratico presso i Servizi Sociali del Comune di Benevento.
Sono intervenuti al seminario – nella sede del Centro in località Perrillo – i due docenti e direttori del Ce.R.I.Form., Gennaro Petruzziello, psicologo e psicoterapeuta, che ha moderato l’incontro e Bruno Schettini, Professore Straordinario di Pedagogia Sociale presso la Seconda Università di Napoli, nonchè Presidente dell’Associazione “Il diritto mite”; presenti anche il Presidente dell’Ordine degli Avvocati della provincia di Benevento, Camillo Cancellario, l’Assessore comunale alle Politiche Sociali, Luigi Scarinzi, il Giudice di Pace e avvocato Mario Covelli e l’avvocatessa e conciliatrice, Simona Ondino.
“Per gli avvocati, il primo approccio col cliente è tentare una strada conciliativa, creare una soluzione bonaria, prima di giungere al contenzioso”. Così ha introdotto la questione il Presidente Cancellario, che ha evidenziato le perplessità dell’avvocatura in merito alla professione del mediatore familiare: “La mediazione se vista come obbligatoria potrebbe disattendere gli obiettivi prefissi e prolungare ancor più i termini del procedimento. Ciò non sarebbe positivo, visto che l’Italia è al 156° posto per la durata dei processi”.
A tal proposito Petruzziello, moderatore e direttore del Centro insieme a Schettini, ha evidenziato la filosofia della nuova norma in materia di mediazione, in direzione della conciliazione e non del conflitto; una professione importante per tutti i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. “La mediazione – ha aggiunto Petruzziello – non deve essere obbligatoria ma dare la possibilità alle persone di un passaggio veloce che evidenzi i vantaggi e gli svantaggi, per poi scegliere liberamente”.
Anche l’Assessore Scarinzi si è detto fiducioso nel guardare al riconoscimento normativo della figura del mediatore. “La politica – ha dichiarato – deve badare all’aspetto professionale e agli sbocchi lavorativi, visti i molteplici interventi che la nostra realtà richiede per questo ruolo. Il riconoscimento e la professionalizzazione del ruolo del mediatore familiare, infatti, potrebbero dare uno straordinario supporto alle istituzioni, ma anche agli enti, alle associazioni e ai privati che si occupano del sistema familiare”. Scarinzi ha aggiunto, inoltre, che per la risoluzione dei problemi legati alla famiglia le istituzioni non possono muoversi da sole, ma hanno sempre bisogno del supporto di enti collaterali e di competenze professionali specifiche che, come quella del mediatore, possano fare il bene della singola famiglia e dell’intera comunità. “La comunità – ha concluso – si deve attrezzare per assicurare lo sviluppo e la crescita omogenea del territorio, mediante solidarietà ed altruismo”.
Bruno Schettini, altro direttore del Ce.R.I.Form., professore universitario e Presidente dell’Associazione “Il diritto mite” ha spiegato le ragioni della mediazione e della controversia figura del mediatore familiare. Controversia perché si fa spesso confusione tra conciliazione e mediazione, confondendole o equiparandole. In realtà Schettini ha chiarito che: “La conciliazione è l’esito di un percorso di mediazione, mentre la mediazione è un percorso che si costruisce con le parti, coadiuvate dal mediatore; il fine della mediazione è restituire soggettività alle parti e raggiungere un accordo”. “Infatti in quest’ultima – ha aggiunto il Professore – il mediatore sollecita le parti ad aiutarsi, ponendosi appunto come “sollecitatore culturale”. La mediazione è un percorso culturale, psicopedagogico e giuridico per rendere le parti abili ad individuare possibili soluzioni”. Da qui la perplessità di Schettini di giungere alla conciliazione attraverso pochi incontri e senza aver compiuto un percorso vero e proprio.
La mediazione è stata introdotta con il nuovo art. 155 della legge 54/2006, così come si evince, in particolare, nell’art. 155-Sexies. L’ex art. 155 , come evidenziato da Schettini, lasciava al giudice la possibilità di individuare molteplici interventi, mentre il nuovo articolo è più rigido sulle decisioni e le procedure, individuando nell’affidamento condiviso – rispetto al monogenitoriale – una soluzione. Ma spesso altra confusione si genera anche nella distinzione tra affidamento condiviso e congiunto. “In quest’ultimo – ha dichiarato Schettini – il legislatore ha a cuore l’interesse del genitore, partendo dal presupposto che, laddove non ci sia una lite ma solo il buon senso di redimere le controversie, si può salvaguardare l’interesse delle parti. Nell’affidamento condiviso, invece, il legislatore parte dal minore e dal suo interesse e non nasce per tutelare la potestà dei genitori; in questo modo appare evidente che, facendo l’interesse del figlio, si faccia anche quello dei genitori, pure se in lite tra loro”. Discorso a parte per la mediazione penale dove il mediatore, come evidenziato dal Prof. Schettini, comprende e prende in considerazione gli aspetti sociali, psicologici e giuridici che gli occorrono per aiutare le parti ad affrontare il conflitto da più punti di vista: “Il mediatore non si sostituisce mai agli avvocati, ma aiuta solo le parti affinché esse stesse possano trovare degli accordi, per prevenire successivamente i loro comportamenti intollerabili, senza dare ragione ad uno e torto ad un altro”. Infine, Schettini si è espresso anche circa il riconoscimento della figura di mediatore: “In Italia non c’è ancora una legge quadro sulle professioni non regolamentate, anche se in passato l’on. Mastella, all’epoca Ministro della Giustizia, aveva istituito un ufficio ministeriale per regolamentare queste professioni. Attualmente si sta portando avanti un discordo simile, ma c’è ancora molta confusione tra mediazione e conciliazione; ecco perché è necessario che l’avvocatura faccia chiarezza su questo aspetto”. E riguardo alla obbligatorietà del percorso di mediazione, Schettini si è detto contrario: “La mediazione deve essere una libera volontà delle parti, altrimenti sarebbe una contraddizione che verrebbe meno al suo principio di base; la vera tutela della mediazione - la cosiddetta ipoteca deontologica - è che ciò che viene detto durante il percorso di mediazione non può essere riferito al giudice che quindi può, oggettivamente, giudicare rispettando il ruolo di ognuno e del processo stesso”. “In assenza di una legge quadro – ha concluso – l’ipoteca deontologica sembra già una grande conquista”.
Ultimi interventi quelli dell’avvocato Ondino che ha discusso a lungo sulla conciliazione, affrontando poi il problema culturale della mediazione: “La mediazione è arrivata in Italia come una pratica di nicchia, ma spesso molti avvocati sono impreparati al percorso. Il problema forse risiede nella mentalità e nella cultura, poiché la mediazione fa “vincere” entrambe le parti in ugual misura, mentre un avvocato è abituato a parteggiare sempre per uno a discapito di un altro”. E sull’obbligatorietà della mediazione anche Ondino si è espressa contraria, tuttavia evidenziando l’utilità che le parti, alla fine del percorso, hanno riconosciuto alla mediazione. “La mediazione è uno strumento di riappacificazione sociale che guarda al futuro, ecco perché bisogna essere formati e pronti per avere un ruolo attivo nell’era della mediazione”.
Il Giudice di Pace Covelli ha elogiato il lavoro svolto a Marano di Napoli dalla Onlus “Il diritto mite” di Schettini, grazie alla quale sono riusciti a raggiungere ottimi risultati a costi zero. “Promuovere la conciliazione – ha dichiarato – significa ascoltare le parti; all’inizio questa procedura aveva trovato ostilità tra gli avvocati che aspiravano a vincere la causa, percependo negativamente il tentativo di mediazione; ma dopo 4 anni tutti si sono abituati allo strumento”. Covelli ha poi aggiunto che la mediazione non è l’interesse del legislatore ma è convincere a stare insieme nella vittoria, come l’etimologia della parola latina (cum-vincere) suggerisce. “Il diritto mite non è un diritto di persecuzione, ma significa portare una rivoluzione copernicana che trasforma il processo da imputato-centrico, in cui c’è il vincitore e il vinto, ad uno in cui non conta più la condanna dell’imputato o la sua responsabilità, ma conta la conciliazione”. “Accettando la mediazione – ha concluso Covelli – noi facciamo l’interesse dei clienti, eliminando il corto circuito tra le parti. L’accordo è la vittoria condivisa di entrambe le parti e la mediazione ha così una duplice funzione: special-preventiva poiché i legislatori devono prevenire in radice i reati e general-preventiva poiché dal conflitto eliminato, l’intera comunità ne trae beneficio”.
Le conclusioni spettano al moderatore e co-direttore del Ce.R.I.Form. Petruzziello: “La mediazione e la conciliazione non sono legate all’interesse dello Stato ma delle parti, perciò è importante che la cultura della mediazione si diffonda come strumento di aiuto sia per gli avvocati e le parti, sia per l’intera comunità”.
Alessia Sabatini


















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