Precari della scuola: sentenza del giudice del lavoro di Treviso
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Il Giudice del lavoro di Treviso con una sentenza del 6 ottobre, sul diritto dei docenti e del personale Ata precario da lungo tempo, ha stabilito - in favore di 30 tra insegnanti ed amministrativi che, assistiti dalla Uil Scuola, hanno fatto causa al Ministero dell’istruzione - che lo Stato deve risarcire i precari della scuola, docenti e personale amministrativo, per la mancata indennità di carriera che, con il contratto a termine, non hanno potuto percepire.
Invero, siffatta sentenza, condannerebbe il Ministero a risarcire in favore della parte ricorrente un danno da quantificarsi nella differenza fra ciò che è stato effettivamente percepito e quanto si sarebbe dovuto percepire se i periodi di lavoro effettivamente prestati, fossero stati da subito regolati secondo la disciplina del contratto a tempo indeterminato.
Va inoltre evidenziato, che tale sentenza, potrebbe aprire la strada al ricorso alla giustizia, da parte di altre figure professionali con contratto simile;oltre ai 30 precari che hanno vinto la causa contro il Ministero, ci sarebbero infatti altre 270 persone alle quali la supplenza su posto vacante era stata per anni interrotta alla fine di giugno, pronte a seguire lo stesso iter giudiziario.
La su menzionata sentenza, che ha reputato pertinente la causa presentata al ministero dell’Istruzione dai legali della Uil Scuola territoriale, ha infatti riguardato personale che svolge supplenze da un periodo variabile tra i 5 ed i 20 anni: un primo
raggruppamento di 30 docenti, amministrativi, tecnici e collaboratori
scolastici precari storici su 300 complessivi. Un periodo molto lungo che
secondo il giudice trevigiano corrisponde chiaramente ad un “abuso di
contratto a tempo determinato”, e che di conseguenza “condanna il Ministero a risarcire in favore della parte ricorrente – si legge nella sentenza – il danno da individuarsi nella differenza fra quanto è effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se i periodi di lavoro effettivamente prestati fossero stati da subito regolati secondo la disciplina del contratto a tempo indeterminato”.
La sentenza di Treviso sembra ricordare quella dello scorso giugno, emessa a Viterbo, quando il giudice del lavoro ha condannato il Miur a pagare da quattro a sei mensilità a 63 tra docenti e Ata precari, anche loro storici, che dopo essere stati assunti per l’anno scolastico 2006 - 2007 non furono riconfermati per i tagli agli organici. Anche in quell’occasione il giudice reputò non applicato il dl del 2001, che recepisce una direttiva della Comunità Europea, con cui si stabilisce l’eccezionalità del contratto lavorativo a tempo determinato.
Angela Arena


















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