Con l’entrata in vigore del “Codice del Consumo” si è giunti ad una svolta nella materia della tutela del consumatore, attraverso un intervento organico finalizzato al riordino di una normativa assolutamente frammentaria stratificatasi nel tempo, in linea con la politica di protezione dei consumatori affermatasi in ambito comunitario, mirante ad un rafforzamento della tutela del consumatore attraverso la riorganizzazione delle regole vigenti ed il miglioramento della qualità. Il Codice del Consumo è composto di 146 articoli che armonizzano e riordinano la normativa legata ai molti eventi in cui il consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo.
In particolare vengono prese in considerazione: l’informazione al consumatore e la pubblicità commerciale; la regolarità formale e sostanziale dei contratti in cui è parte il consumatore, la promozione delle vendite ed il credito al consumo; le conclusioni di alcuni particolari contratti, ed in particolare: le vendite fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza, il commercio elettronico, la multiproprietà, i servizi turistici; la sicurezza e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore, la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo; le associazioni dei consumatori e l’accesso alla Giustizia.
Il codice è strutturato in 6 parti: nella parte I troviamo la definizione generale e le nozioni di consumatore e professionista; la parte II contiene le disposizioni concernenti l’educazione del consumo, le informazioni che debbono essere fornite al consumatore e le disposizioni sulla pubblicità commerciale; la parte III si occupa della materia contrattuale; la parte IV detta la disciplina generale della sicurezza dei prodotti e della responsabilità extracontrattuale del produttore per i danni cagionati ai difetti dei prodotti, oltre alle regole speciali valevoli per i contratti di vendita di beni mobili conclusi dai consumatori con i professionisti; nella parte V sono contenute le disposizioni concernenti le associazioni dei consumatori e i giudizi inibitori che esse sono legittimate a promuovere nei confronti dei professionisti che si rendono responsabili di violazioni di interessi collettivi dei consumatori; infine, la parte VI contiene tutta una serie di disposizioni finali tra cui l’art. 143 che definisce irrinunciabili i diritti attribuiti al consumatore dalle disposizioni del codice di consumo.
Confluisce, dall’art. 8 all’art. 26 del citato Codice, la disciplina concernente le cd. “pratiche commerciali scorrette”, introdotte in Italia dal d.lgs. n. 146 del 2 agosto 2007 e in vigore dal 21 settembre 2007, ossia quelle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori che ha portato il legislatore ad attuare una disciplina volta a tutelare il consumatore e a sanzionare il comportamento commerciale dell’impresa che non sia conforme alla normativa. Invero, prima di affrontare il discorso sulle pratiche commerciali scorrette, è necessario fare un passo indietro e riconoscere che il tutto trae origine nelle disposizioni della direttiva comunitaria 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno a cui danno attuazione, il cui obiettivo è l’armonizzazione della definizione di tutte le pratiche commerciali sleali contenute nei diversi ordinamenti dei paesi dell’Unione Europea, in modo tale da accrescere notevolmente la sicurezza sulla legittimità del comportamento commerciale delle imprese nei confronti del consumatore.
Investito del potere di decidere sulle questioni concernenti le pratiche commerciali scorrette a livello comunitario è la Corte di Giustizia CE con sede in Lussemburgo cui il giudice nazionale rinvia, su istanza delle parti o d’ufficio, la questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE. L’obiettivo è quello della conformità alla direttiva ed all’interpretazione della Corte di Giustizia CE dell’attuazione della disciplina.
Istituzione preposta, invece, all’applicazione della normativa e con precisi compiti di vigilanza e di controllo è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), cui il consumatore, vittima di una pratica scorretta, può rivolgersi al fine dell’accertamento e del conseguente sanzionamento, sotto il profilo amministrativo, della scorrettezza della pratica commerciale denunciata, oltre che per fornirsi un elemento probatorio utile per intentare un’azione di risarcimento del danno economico subito dinanzi all’autorità giudiziaria competente.
Tornando al contenuto della richiamata normativa che disciplina la materia, l’art. 20 impone, al primo comma, un divieto generale delle pratiche commerciali scorrette per poi discorrere, al comma due, su quella che è la definizione di pratica scorretta, asserendo che è tale una pratica che sia “… contraria alla diligenza professionale, ed e’ falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e’ diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”. Dopo aver aggiunto, al comma 3, che “le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu’ ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermita’ mentale o fisica, della loro eta’ o ingenuita’, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. E’ fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera “, l’articolo in esame passa ad una ripartizione di tali pratiche in “ingannevoli” (artt. 21 e 22) - che a loro volta si dividono in “azioni ingannevoli” ed “omissioni ingannevoli” – e “aggressive” (artt. 24 e 25).
“E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e’ idonea ad indurre in errore il consumatore medio…”.
Ciò sta a significare che è ingannevole qualunque pratica commerciale adottata per far cadere in errore il consumatore ovvero che contenga informazioni errate con riguardo ad esempio all’esistenza o alla natura del prodotto, alle caratteristiche dello stesso, il prezzo o il modo in cui questo e’ calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo, ai motivi della pratica commerciale e alla natura del processo di vendita, alla necessita’ di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione, ai rischi, all’esecuzione, alla composizione, agli accessori, all’assistenza post-vendita al consumatore e al trattamento dei reclami, o anche in ordine alla natura, alle qualifiche e ai diritti del professionista o del suo agente, e, soprattutto, in ordine ai diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice.
“E’ altresi’ considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o e’ idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attivita’ di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicita’ comparativa illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta… “
3. E’ considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
4. E’ considerata, altresi’, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puo’,anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
Quanto alle omissioni ingannevoli il codice le individua in quelle pratiche che nella fattispecie concreta, “omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale… e induce o e’ idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
E il codice fa rientrare, nel novero delle pratiche commerciali ingannevoli, anche, ad esempio, quelle affermazioni non rispondenti al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta o anche la pratica di esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualita’ o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione e ancora quella di asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta. È, ancora, considerata ingannevole quella pratica di invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente rifiutare di mostrare l’articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure rifiutare di accettare ordini per l’articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure fare la dimostrazione dell’articolo con un campione difettoso, con l’intenzione di promuovere un altro prodotto. Come anche è ingannevole quella pratica di dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sara’ disponibile solo per un periodo molto limitato o che sara’ disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilita’ o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole.
Naturalmente la scorrettezza di una pratica dovrà essere stabilita sempre con riguardo al suo effetto sul consumatore e, a tal uopo, viene scelto, come parametro di riferimento, l”uomo medio”, ossia colui che, come viene definito dalla Corte di Giustizia europea, “…è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto…” tenendo conto dei fattori sociali, culturali e linguistici.
E la “lista nera” continua, considerando, come ingannevoli, anche quelle offerte di prodotti che apparentemente si dichiarano essere leciti ma che leciti non sono ovvero, caso più eclatante,la pratica di far credere al consumatore che i diritti, che in realtà gli sono riconosciuti per legge, sono propri di quel tipo di offerta fatta dal professionista. Prendiamo, ad esempio, il caso tipico del riconoscimento del diritto di recesso e di restituzione della merce acquistata per telefono: ebbene, questo diritto è riconosciuto al consumatore proprio dal codice del consumo agli artt. 64 e ss.
Un altro esempio è dato dall’affermare, contrariamente al vero, che il professionista sia in procinto di cessare l’attivita’ o traslocare: con tale comportamento il professionista induce in inganno il consumatore che, magari, potrebbe essere indotto a credere che le condizioni di acquisto sono particolarmente vantaggiose dal momento che il professionista si trovi in stato di necessità tale da voler “chiudere baracca” o anche la pratica scorretta di offrire maggiori opportunità di vincita ai giochi d’azzardo affermando, falsamente, che quel prodotto possa facilitare, più degli altri, la vincita in giochi basati sulla sorte ovvero, cosa ancor più grave, la pratica di affermare, promettere, garantire che un determinato prodotto abbia la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni. Caso tipico è quello della vendita di semplici integratori alimentari come “superprodotti” in grado di garantire dimagrimenti eccezionali in tempi record senza dover svolgere attività fisica, senza rinunce e senza effetti collaterali sull’organismo del consumatore.
Tra i numerosissimi casi, denunciati all’A.G.C.M., v’è anche quello di descrivere un prodotto o un’offerta come gratuiti, quando in realtà erano stati omessi i costi e gli oneri, o anche quello di includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasciasse intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto.
Quanto, infine, alle pratiche commerciali aggressive, l’art. 24 espressamente dispone che “E’ considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e’ idonea a limitare considerevolmente la liberta’ di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e’ idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
L’A.G.C.M. ha ritenuto aggressiva, ad esempio, la pratica di un gestore di reti di comunicazione di procedere al distacco della linea telefonica nei confronti di quei consumatori che si erano rifiutati di pagare fatturazioni per chiamate verso numerazioni telefoniche speciali o satellitari che sostenevano di non aver effettuato, o anche quella di un fornitore di energia elettrica di pretendere il pagamento degli interessi di mora dall’utente al quale fosse stata recapitata la bolletta in ritardo.
Ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse può richiedere l’intervento dell’Autorità nei confronti di pratiche commerciali che ritenga scorrette, al fine di veder avviata un’istruttoria che porti all’emanazione di un provvedimento finale ad opera dell’Autorità e al fine di vedere così tutelati i propri diritti lesi da tutte quelle pratiche che abbiano, in un certo qual modo, falsato la propria libertà di scelta commerciale.
Rosa Sciarra